reverse charge

Nel contesto fiscale europeo, il concetto di “reverse charge” (o meccanismo di inversione contabile) ha assunto un ruolo di crescente importanza.

Questo meccanismo, introdotto per semplificare la procedura e contrastare l’evasione fiscale, ha profondamente influenzato le transazioni tra le aziende all’interno dell’Unione Europea. Ma cosa esattamente rappresenta e come funziona?

Cos’è il Reverse Charge?

Il reverse charge, o inversione contabile, è un particolare regime IVA previsto dal regime transitorio, soggetto a scadenza e disciplinato dal D.P.R. 633/1972 all’articolo 17, commi 5-6-7.

Tale articolo individua il soggetto debitore d’imposta, ossia colui in capo a cui sorge il debito d’imposta verso l’erario.

Di regola in una cessione o prestazione fra soggetti passivi IVA, l’imposta viene addebitata in fattura, pagata dal cessionario/committente al cedente/prestatore e da quest’ultimo liquidata attraverso l’istituto della detrazione ed infine versata all’Erario.

Con il metodo dell’inversione contabile si verifica il trasferimento dell’obbligo tributario dal soggetto passivo cedente al cessionario nel caso di fornitura di beni, e dal prestatore al committente per i servizi.

Intervenuta l’inversione contabile il fornitore di beni o servizi emetterà fattura senza addebitare IVA, mentre l’acquirente sarà tenuto ad integrare il documento con l’aliquota di riferimento in vigore nel proprio paese e procedendo allo stesso tempo alla doppia registrazione contabile nel registro acquisti e nel registro vendite, neutralizzando così il debito tributario.

Al meccanismo della rivalsa, è così sostituito un meccanismo di auto-fatturazione che, pur neutralizzando l’imposta per il cessionario/committente, consente la corretta entrata nel circuito IVA dell’operazione

Obiettivi e Vantaggi

L’introduzione del reverse charge mira principalmente a combattere l’evasione fiscale, in particolare nelle transazioni trans-frontaliere tra aziende all’interno dell’UE.

Consente inoltre una riduzione del carico burocratico per le aziende, poiché non è più necessario registrarsi per la VAT in ogni Stato membro in cui si effettuano transazioni.

Nelle intenzioni del legislatore vi era la riduzione dei rischi di frode carosello, ma nei fatti le organizzazioni criminali sfruttano proprio le peculiarità del reverse charge esterno per finalizzare la frode.

Applicabilità del Reverse Charge

Il reverse charge non si applica a tutte le transazioni. 

Esso è principalmente usato nelle vendite B2B (Business to Business) di beni e servizi tra aziende di Stati membri diversi. 

Tuttavia, alcuni Stati, tra cui l’Italia, hanno esteso l’uso del reverse charge anche ad altre categorie di beni e servizi per combattere specifici casi di evasione.

Si tratta in questo caso di operazioni particolarmente sensibili che, benché effettuate tra operatori nazionali (si parla quindi di reverse charge interno) sono soggette ad un alto rischio di evasione fiscale.

Le operazioni riguardano svariati settori, tra cui la cessione di oro industriale, prestazione di servizi di manodopera in campo edile, quote di emissioni di gas ad effetto serra. 

I citati settori sono spesso caratterizzati da una debolezza strutturale del soggetto che effettua l’operazione se confrontata all’entità economica della stessa, con un aumentato rischio di mancati versamenti IVA all’Erario.

Di contro in tali operazioni la parte acquirente risulta normalmente solida, strutturata e spesso consapevole della criticità e debolezza della controparte; per contrastare i fenomeni evasi più ricorrenti in questi casi il legislatore ha introdotto nel 2005 la responsabilità solidale dell’acquirente nel pagamento dell’imposta.

Sfide e Considerazioni

Nonostante i chiari vantaggi, il meccanismo del reverse charge non è esente da critiche e sfide. La sua implementazione può risultare complessa, e le aziende devono assicurarsi di applicarlo correttamente per evitare sanzioni.

Il meccanismo del reverse charge ha introdotto una significativa innovazione nel panorama fiscale europeo, rendendo le transazioni B2B più fluide e contribuendo al contrasto dell’evasione fiscale. 

Tuttavia si deve ricordare che questo regime è definito come transitorio, ed è destinato ad essere sostituito dal regime definitivo in cui tutte le operazioni europee verranno gestite al pari di una qualsiasi operazione nazionale. 

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.