tassazione cripto-valute

Quale tassazione è applicata alle cripto-valute? Devo pagare le tasse sui Bitcoin? Devo dichiarare i miei portafogli virtuali? 

Queste sono le domande che maggiormente mi vengono poste quando parliamo di cripto-valute ed in special modo della loro monetizzazione. 

Perché parliamoci chiaro, finché si tratta di giocare con qualche migliaio di euro, i problemi ed i rischi sono senza dubbio trascurabili; ma oggi – e sicuramente nel futuro – che valute come il Bitcoin o Ethereum hanno raggiunto quotazioni di tutto rispetto, non è assolutamente improbabile trovarsi con cifre che realmente possono cambiare la vita ad una persona. 

E’ perciò imperativo capire come gestire questi redditi, come dichiararli e sopratutto come valutarli. 

In questo articolo non parlerò quindi di come monetizzare evitando la tassazione, ma di come poter serenamente dichiarare il dovuto in Italia godendovi così i vostri guadagni. 

Innanzi tutto chiariamo che non vi sono disposizioni specifiche che regolano i redditi da cripto-valute. 

Noi ci baseremo quindi sulla risposta data dall’ Agenzia delle Entrate all’interpello n° 956-39/2018 del 19 aprile 2018 di cui avevo già sommariamente parlato a suo tempo. 

Parliamo chiaramente di redditi di persone fisiche. 

In base alla risposta ottenuta, possiamo affermare che per l’amministrazione si applicano i principi generali aventi ad oggetto le valute tradizionali nonché le disposizioni anti-riciclaggio. 

Il valore dei portafoglio virtuali (nel loro insieme se costituiti da diversi account) andrà quindi dichiarato nel quadro RW (soglia 15.000 Euro), sotto la voce “altre attività estere di natura finanziaria”. Il codice di riferimento è il 14. 

Come calcoliamo il valora da dichiarare date le alte oscillazioni di prezzo durante l’anno? Il valore di riferimento è quello applicabile al 31/12 dell’anno di riferimento. Quindi per chiarire se abbiamo acquistato 1 BTC il 24 aprile 2021 ( 49.000 Euro), ed un secondo il 9 luglio (33.500 Euro) ed ipotizzando un valore di 90.000 Euro al 31/12/2021, l’importo da indicare in RW sarà di 180.000 Euro. 

Va infine notato che tale obbligo di dichiarazione si applica ai soli portafogli gestiti da provider esterni (esempio Binance, Coinbase) e non ai portafogli privati ( Ledger, Metamask ) 

Tassazione delle cripto-valute.

Le valute virtuali possono generare redditi imponibili, ma non sempre. 

Nel caso di “cessioni a pronti”, ossia scambio immediato di valute, queste daranno origine a plusvalenze solo se la giacenza media verificata come insieme dei portafogli detenuti, sarà superiore ai 51.645,69 Euro per un periodo di sette giorni lavorativi continui. 

In tal caso ogni cessione di valuta darà origine a plusvalenza (o minusvalenza) secondo il cambio di riferimento stabilito all’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio) a cui si abbinerà il costo d’acquisto della valuta ceduta secondo il criterio LIFO (last in, first out).  Tale valore che andrà verificato sul sito ove si opera per gli scambi. 

Le cessioni a termine fanno venire meno il vincolo della giacenza media e portano sempre le plusvalenze a reddito tassabile. 

Le plusvalenze ottenute saranno tassate al 26% ed andranno indicate nel riquadro RT.

In caso di minusvalenze queste potranno essere portate in deduzione fino al quarto periodo d’imposta successivo. 

I portafogli cripto non sono infine soggetti ad IVAFE. 

https://www.prestigeintercorp.com/

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.