Circolare 30/E 2023 Cripto-attività

Circolare 30/E 2023: Cripto-attività e Tassazione in Italia

La Circolare 30 E del 2023 emessa dall’Agenzia delle Entrate in Italia segna una tappa significativa nella regolamentazione fiscale delle cripto-attività. In risposta alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023, la circolare fornisce dettagliate indicazioni operative sul trattamento fiscale delle cripto-attività, affrontando temi come la tassazione diretta e indiretta, il monitoraggio fiscale, e le opzioni di sanatoria per gli anni precedenti.

Definizione e Classificazione delle Cripto-attività

Le cripto-attività sono definite come rappresentazioni digitali di valore o diritti, che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando tecnologie come il registro distribuito (blockchain). Sono classificate in diverse tipologie, tra cui token di pagamento, security token, utility token e non-fungible token (NFT).

Trattamento Fiscale delle Cripto-attività

Le plusvalenze derivanti da cessione, rimborso, permuta o detenzione di cripto-attività sono considerate redditi diversi, soggetti a una tassazione del 26%. È importante notare che la permuta tra cripto-valute con la stessa funzione economica non è fiscalmente rilevante, mentre quella tra NFT e cripto-valuta lo è. La base imponibile per le plusvalenze viene calcolata sulla differenza tra il corrispettivo o valore normale al momento della cessione e il costo di acquisto, e le minusvalenze possono essere dedotte solo in determinate condizioni.

Opzioni di Sanatoria e Rivalutazione

I contribuenti che detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 possono rideterminare il loro costo o valore di acquisto, con un’imposta sostitutiva del 14%. Inoltre, la circolare introduce un meccanismo di regolarizzazione per i contribuenti che non hanno dichiarato le cripto-attività o i redditi da esse derivanti negli anni precedenti, consentendo loro di sanare la propria posizione con sanzioni ridotte entro il 30 novembre 2023.

Imposte Indirette e Monitoraggio Fiscale

Le cripto-valute usate come mezzi di pagamento sono soggette alle norme IVA, mentre alcune operazioni, come il cambio tra valute virtuali o il mining, sono esenti da IVA. L’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, e l’imposta sulle successioni e donazioni si basa sul valore venale al momento dell’evento. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale, dovendo indicare le cripto-attività detenute all’estero nel Quadro RW del Modello Redditi.

La Circolare 30 E del 2023 rappresenta un importante passo avanti nella chiarificazione del trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia, fornendo indicazioni cruciali per i titolari di asset digitali e gli operatori del settore. Con questa mossa, l’Italia si allinea con le best practices internazionali e si posiziona come uno dei paesi pionieri nella regolamentazione fiscale delle cripto-attività.

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.