bitcoin e abusivismo finanziario

Vendere Bitcoin attraverso un sito online, proponendoli come strumento di investimento, può portare a gravi conseguenze, almeno in Italia. 

Questo è ciò che emerge dalla sentenza di Cassazione n° 44337 depositata il 30 novembre 2021. 

La sentenza in questione fa riferimento ad un’ordinanza del Tribunale di Parma che determinava il sequestro di un sito internet -italiano ovviamente- che proponeva la vendita di Bitcoin. 

A sostegno della decisione la Suprema Corte ricorda che il legislatore italiano, con Dlgs 125/2019 ha definito le monete virtuali come: “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

SI può subito notare come venga espressamente definita la finalità di investimento, attività quindi che ricade e va disciplinata dalle norme in tema di intermediazione finanziaria ( art. 94. ss T.U.F.). 

Vendere Bitcoin, anche online, senza rispettare i requisiti statuiti porterà quindi al reato di abusivismo finanziario (art. 166  comma 1c T.U.F), con pene da uno a otto anni e multe da quattro a diecimila euro. 

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.