trust simulato

E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni in trust ove si possa supporre la simulazione di trasferimento. E’ inoltre legittimo il sequestro di beni conferiti ove questi siano individuati come profitti di reati tributari.

Questo principio è stato affermato dalla Cassazione con sentenza 25991/20.

Nello specifico va comunque fatto notare che l’intera vicenda si basa una strutturazione palesemente fittizia, in cui il trust è amministrato da una Trustee company italiana (srl) e sopratutto alla luce delle modifiche avvenute conseguentemente alla costituzione.

Il trust, costituito dai coniugi “X e Y ” nel 2010, nel 2018 veniva completamente modificato sia “soggettivamente che oggettivamente” (novazione) e l’incarico di Trustee conferito a nuova srl intestata ai coniugi stessi.
Il trust veniva così svuotato del suo contenuto e della sue funzioni e assoggettato completamente al volere dei disponenti.

Infine le operazioni bancarie ed i conferimenti.

I flussi di cassa hanno chiaramente dimostrato come il trust sia stato alimentato da profitti di reati tributari attraverso somme trasferite dalla società al trust e successivamente ai coniugi.

Ancora un volta questa sentenza ci dimostra come il maggior pericolo per le strutture di protezione siano i titolari stessi ed i loro incapaci consulenti.

Ancor di più ci dimostra come, se volete proteggere il vostro patrimonio, dovete ficcarvi in testa che certi schemi di protezione non possono essere replicati modificando a cazzo le giurisdizioni utilizzate. Men che meno se localizzate tutte nello stesso vostro paese di residenza (come in questo caso).

E’ palese che in questa vicenda qualche furbo ha pensato bene di replicare lo schema del trust delle Isole Cook, utilizzando però srl italiane al posto delle IBC offshore e localizzando l’intera struttura (conti compresi) in Italia.

… e magari l’hanno pure pagato ….

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.