Trust ed imposta di donazione
Continua il mancato coordinamento tra uffici delle Entrate e sentenze della Cassazione.
Già da alcuni anni la Cassazione ha stabilito e ripetuto che all’atto di dotazione di un trust non si deve applicare l’imposta di donazione ma bensì l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, indipendentemente dalla struttura e dallo scopo del trust.
Nel caso di beni immobili anche l’imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 200 euro cadauna.
Anche in una ultima ordinanza (22182/2020) la Cassazione ha ribadito quanto sopra, riferito in questo caso ad un trust auto-dichiarato, ossia un trust dove il disponete nomina sé stesso quale trustee.
Nello specifico la Suprema Corte fa notare la falsa applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’art 2 del d.l. 262 del 2006 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.
Nell’ambito applicativo di tale norma l’imposta di successione donazione si applica in caso di “costituzione di nuovi vincoli di destinazione” e ciò potrebbe benissimo essere applicato alla dotazione di un trust, va però fatto notare che l’attribuzione patrimoniale deve essere stabile e reale e non meramente strumentale.
Il trasferimento di beni a favore di un trust non attribuisce un nuovo patrimonio in capo al trustee, ma attua semplicemente gli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione.
L’imposta di successione e donazione si applicherà quindi nel momento in cui il trustee disporrà trasferimenti a favore dei beneficiari.
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