Il terzo comma dell’art. 17 del Decreto IVA disciplina gli obblighi dei “soggetti non residenti” che effettuano operazioni imponibili in Italia, diventando di conseguenza “debitori d’imposta”.
Un soggetto non residente è quindi un soggetto residente o domiciliato all’estero, oppure la stabile organizzazione di un soggetto estero domiciliata e residente in Italia quando agisce direttamente dalla casa madre a favore di committenti o cessionari italiani.
Per potersi identificare in Italia ai fini IVA il soggetto estero può percorrere due strade: l’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale.
Nessuno dei due casi porta alla perdita dello status di soggetto estero, pertanto un soggetto estero che si identifichi direttamente o nomini un rappresentate fiscale non assumerà quale luogo di domiciliazione o di stabilimento l’Italia, e non diventerà di conseguenza fiscalmente imponibile in Italia.
“Il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto è stabilito all’estero.” (Corte CEE, causa C-1/08, sentenza Athesia Druck Srl, 19/02/2009.)
L’identificazione diretta consente all’operatore estero di identificarsi direttamente in Italia acquisendo partita IVA. Tale opzione è attualmente solo consentita ai soggetti comunitari.
I soggetti extra-comunitari dovranno invece nominare un rappresentante fiscale, tale nomina diviene obbligatoria quando il soggetto estero pone in essere nel territorio italiano cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di soggetti che agiscono in qualità di prova consumatori o soggetti non stabiliti.
Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica residente in Italia, oppure una persona giuridica; lo stesso può rappresentare più operatori esteri e possedere quindi tante partite IVA quanti sono i soggetti rappresentati.
Per far transitare le fatture di acquisto attraverso il rappresentante fiscale è necessario che la nomina dello stesso preceda l’operazione di acquisto, in caso contrario non sarà possibile registrare la fattura e portare in detrazione l’IVA pagata al fornitore.
Il soggetto estero, tramite il rappresentate fiscale, adempierà a tutti gli obblighi previsti, emetterà e registrerà le fatture attive, registrerà le passive e procederà alla liquidazione periodica.
Le fatture emesse e ricevute del contribuente estero devono sempre indicare, oltre alla denominazione del soggetto non residente, anche l’esatta indicazione del rappresentante fiscale.
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