nuove regole piattaforme digitali

Nuove regole europee di reporting applicabili alle piattaforme digitali.

Consiglio Europeo ha approvato lo scorso marzo la settima direttiva sulla cooperazione amministrativa (“DAC7”), stabilendo nuove regole comuni per tutta l’Unione europea (UE), che richiedono alle piattaforme digitali di segnalare i redditi ottenuti dai venditori alle rispettive autorità fiscali. 

Le nuove regole estendono la portata dello scambio automatico di informazioni tra i funzionari fiscali dell’UE alle informazioni riportate dagli operatori delle piattaforme digitali, in modo che questi dati siano condivisi con le autorità che ne hanno bisogno.

Le nuove regole, in gran parte ispirate alle regole del modello OCSE, si applicheranno dal gennaio 2023, e si applicheranno piattaforme situate all’interno e all’esterno dell’UE.

Esse includono “qualsiasi software, compreso un sito web o parte di esso e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibili dagli utenti e che permette ai venditori di connettersi con altri utenti al fine di svolgere la relativa attività, diretta o indiretta”.

I gestori di piattaforme responsabili sono quelli che hanno una connessione diretta con uno Stato membro (ad esempio, la piattaforma è residente fiscale, è ivi costituita, ha la sua sede, o ha una stabile organizzazione) che facilitano le attività dei venditori. 

I membri non UE possono essere esentati dall’obbligo di segnalazione nella misura in cui le “informazioni equivalenti” sono state scambiate in base a un accordo.

Le attività rilevanti che comportano l’obbligo di informazione sono l’affitto di beni immobili (AirBnb), i servizi personali che comportano tempo o lavoro basato su un compito e che sono stati facilitati da una piattaforma (Fiverr), la vendita di beni (Ebay/Amazon),  cioè qualsiasi proprietà tangibile, e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

L’obbligo di segnalazione si riferisce a persone, società e persone giuridiche che svolgono un’attività rilevante e sono residenti nell’UE o che affittano beni immobili in uno Stato membro dell’UE attraverso una piattaforma digitale. 

Sono esclusi dal rapporto, tra gli altri, i venditori che hanno avuto meno di 30 attività rilevanti per la vendita di beni con un corrispettivo inferiore a 2000 euro durante il periodo di riferimento (l’anno fiscale).

Le informazioni che devono essere riportate includono l’identità del venditore (nome e indirizzo), il pagamento ricevuto o accreditato e i dati di identificazione fiscale.

Gli operatori della piattaforma dovranno chiudere l’account utente di qualsiasi venditore che ha ricevuto due volte un promemoria per fornire le informazioni pertinenti e non lo ha fatto.

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Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.