IVA corsi onine

Negli ultimi anni i servizi educativi ed i corsi di formazione online hanno avuto una crescita esponenziale, ma come si applica l’IVA su questi servizi?

La pandemia di Covid-19 ha fortemente limitato gli spostamenti e le attività in presenza, costringendo così aziende e formatori ad adattarsi ai nuovi metodi di e-learning e formazione a distanza. 

Attualmente il mercato dell’e-learning in Italia vale oltre 500 milioni di euro, mentre a livello mondiale si stima di raggiungere i 400 miliardi di dollari entro il 2026.

La digitalizzazione ha portato verso nuovi orizzonti, con non poche implicazioni anche a livello fiscale.

L’azienda che fornisce il contenuti può essere nazionale, comunitaria o extra-comunitaria, lo stesso dicasi per il corpo docente.

I docenti stessi possono prestare i loro servizi da casa, da un ufficio preposto, o da qualsiasi altro luogo o località adatti allo scopo. 

Di contro abbiamo i clienti, i consumatori finali, che possono a loro volta essere aziende nazionali, comunitarie, extra-comunitarie; possono altresì essere privati residenti in Italia, Europa o resto del mondo. 

Il primo problema da risolvere, onde evitare problemi fiscali non indifferenti, è stabilire quali sono i criteri territoriali per applicare l’IVA in maniera corretta, come previsto dalla VI Direttiva IVA ed in Italia dal DPR 633/1972.

La prima distinzione fondamentale da chiarire è la tipologia di servizio reso.

Le forme di insegnamento a distanza automatizzate, ossia i classici corsi online pre-registrati, rientrano nella nella categoria dei servizi elettronici e rientrano nella relativa disciplina IVA, mentre le attività “live” rientrano tra le prestazioni educative/didattiche. 

La differenza non è irrilevante, e nuovamente dobbiamo distinguere tra prestazioni fornite in ambito B2B e B2C.

Per quanto riguarda il B2B si rientra in entrambi i casi nella prestazione di servizi ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, con applicazione del reverse charge ove previsto. 

Per i servizi B2C invece la distinzione tra servizio elettronico e prestazione live diventa determinante al fine della giusta imposizione IVA:

– In caso di servizio elettronico è territorialmente rilevante il paese di domicilio del cliente;

– Per le prestazioni “live” è territorialmente rilevante il paese di domicilio del prestatore. 

Quindi, se una azienda italiana vende un corso online pre-registrato ad un cliente domiciliato il Germania, in fattura applicherà IVA tedesca; se invece l’azienda italiana offre al cliente tedesco una sessione di formazione “live”, il servizio verrà fatturato con IVA italiana. 

Risp. AE 4 agosto 2022, n° 409.

https://www.prestigeintercorp.com/uae

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.