Negli ultimi anni i servizi educativi ed i corsi di formazione online hanno avuto una crescita esponenziale, ma come si applica l’IVA su questi servizi?
La pandemia di Covid-19 ha fortemente limitato gli spostamenti e le attività in presenza, costringendo così aziende e formatori ad adattarsi ai nuovi metodi di e-learning e formazione a distanza.
Attualmente il mercato dell’e-learning in Italia vale oltre 500 milioni di euro, mentre a livello mondiale si stima di raggiungere i 400 miliardi di dollari entro il 2026.
La digitalizzazione ha portato verso nuovi orizzonti, con non poche implicazioni anche a livello fiscale.
L’azienda che fornisce il contenuti può essere nazionale, comunitaria o extra-comunitaria, lo stesso dicasi per il corpo docente.
I docenti stessi possono prestare i loro servizi da casa, da un ufficio preposto, o da qualsiasi altro luogo o località adatti allo scopo.
Di contro abbiamo i clienti, i consumatori finali, che possono a loro volta essere aziende nazionali, comunitarie, extra-comunitarie; possono altresì essere privati residenti in Italia, Europa o resto del mondo.
Il primo problema da risolvere, onde evitare problemi fiscali non indifferenti, è stabilire quali sono i criteri territoriali per applicare l’IVA in maniera corretta, come previsto dalla VI Direttiva IVA ed in Italia dal DPR 633/1972.
La prima distinzione fondamentale da chiarire è la tipologia di servizio reso.
Le forme di insegnamento a distanza automatizzate, ossia i classici corsi online pre-registrati, rientrano nella nella categoria dei servizi elettronici e rientrano nella relativa disciplina IVA, mentre le attività “live” rientrano tra le prestazioni educative/didattiche.
La differenza non è irrilevante, e nuovamente dobbiamo distinguere tra prestazioni fornite in ambito B2B e B2C.
Per quanto riguarda il B2B si rientra in entrambi i casi nella prestazione di servizi ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, con applicazione del reverse charge ove previsto.
Per i servizi B2C invece la distinzione tra servizio elettronico e prestazione live diventa determinante al fine della giusta imposizione IVA:
– In caso di servizio elettronico è territorialmente rilevante il paese di domicilio del cliente;
– Per le prestazioni “live” è territorialmente rilevante il paese di domicilio del prestatore.
Quindi, se una azienda italiana vende un corso online pre-registrato ad un cliente domiciliato il Germania, in fattura applicherà IVA tedesca; se invece l’azienda italiana offre al cliente tedesco una sessione di formazione “live”, il servizio verrà fatturato con IVA italiana.
Risp. AE 4 agosto 2022, n° 409.
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