Dal 1° Luglio 2020 è entrata a pieno regime la Direttiva DAC 6 che mira ad individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi, definendo i fattori tipici utilizzati.
A partire dalla Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in ambito europeo (DAC-1), sono state apportate continue integrazioni e modifiche che hanno ampliato in maniera sostanziale lo scambio automatico di informazioni.
La DAC-6, ossia la direttiva sugli intermediari, è l’ultimo capitolo della compliance fiscale e prende spunto dal Progetto BEPS ed in particolare dall’Action 12 oltre che dal CRS OCSE.
Alcune date :
1 Gennaio 2016 , entra in vigore il CRS
25 Maggio 2018, adozione DAC 6
31 Dicembre 2019 termine ultimo per adozione a livello europeo della Direttiva
1 Luglio 2020 applicazione a regime
31 Luglio 2020 primo flusso di report
31 Ottobre 2020 primo scambio informazioni tra autorità fiscali europee
Questo obbligo impone agli intermediari l’obbligo di segnalazione dei meccanismi fiscali trans-frontalieri ( RCBA )che soddisfano determinati criteri.
Gli intermediari definiti dalla Direttiva DAC6 sono :
– Consulenti legali e fiscali
– Banche, trustee company, assicurazioni, asset management
La DAC-6 definisce un RCBA come un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, con almeno soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a. Non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione.
b. Uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione.
c. Uno o più dei partecipanti svolgono un’attività d’impresa in un’altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o costituisce l’intera attività d’impresa della suddetta stabile organizzazione.
d. Uno o più dei partecipanti svolgono un’attività in un’altra giurisdizione senza essere residenti a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione.
e. Tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
Secondo le Mandatory Disclosure Rules dell’OCSE, la locuzione “meccanismo” include schemi, piani o intendimenti, legalmente applicabili o meno, e include tutti gli step e operazioni che lo rendono effettivo.
Se l’intermediario non risiede all’interno dell’Unione Europea, o se risulta esentato dall’obbligo di segnalazione a causa si legislazioni interne, tale obbligo ricadrà direttamente sul contribuente.